Importazione agevolata di granoturco da foraggio
Importazione agevolata di granoturco da foraggio
Comunicato stampa: Importerleichterungen für Mais zu Futterzwecken
A una primavera con condizioni favorevoli alla crescita della vegetazione è seguito un periodo caratterizzato da siccità e temperature elevate che in diverse regioni hanno inciso negativamente sulla produzione di fieno e sulle rese di granoturco attese. Le scarse piogge delle ultime settimane avranno presumibilmente un impatto soltanto limitato sul raccolto.
Su proposta dell’Unione Svizzera dei Contadini (USC), il DEFR ha temporaneamente abolito l’imposizione doganale (dazio e contributo al fondo di garanzia) sul granoturco per l’alimentazione degli animali. Si applicherà un’esenzione dal dazio e dal contributo al fondo di garanzia per il granoturco, fresco o insilato, con un tenore di sostanza secca non eccedente il 60 per cento (voce della tariffa doganale 2308.0050), che sarà importato tra il 15 settembre e il 31 ottobre 2016. L’aliquota di dazio ammonterà a 0.00 franchi il quintale lordo. Le aziende dedite all’allevamento di animali colpite dalla siccità avranno così la possibilità di acquistare mais da silo a prezzo ridotto e di costituire scorte adeguate per il foraggiamento invernale.
L’imposizione doganale per il fieno e l’insilato d’erba, in vigore al 1° agosto 2026, è già stata abrogata dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) nell’ambito dell’ordinaria attività di esecuzione della normativa.
Le importazioni vanno regolarmente dichiarate a un ufficio doganale (maggiori informazioni: www.bazg.admin.ch e www.tares.ch).