Importazione agevolata di granoturco da foraggio

Agevolazioni all’importazione per il mais destinato all’alimentazione animale

A causa della persistente siccità e della conseguente diminuzione delle rese foraggere, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (WBF), su richiesta dell’Unione dei contadini svizzeri (SBV), ha deciso di concedere agevolazioni temporanee all’importazione di mais destinato all’alimentazione animale.

Sospensione temporanea dei dazi doganali e del contributo al fondo di garanzia

Dal 15 agosto al 31 ottobre 2026 sono sospesi i dazi doganali (dazi e contributo al fondo di garanzia) per:

  • il mais fresco destinato all’alimentazione animale e
  • il mais insilato destinato all’alimentazione animale

con un tenore di sostanza secca (SS) pari al massimo al 60 %. Durante questo periodo, l’aliquota è pari a CHF 0.00 per 100 kg lordi.

Questa misura mira a consentire alle aziende zootecniche di procurarsi il mais da insilato a costi più contenuti e di costituire riserve sufficienti per l’alimentazione invernale.

Cosa significa «massimo 60 % TS»?

TS sta per sostanza secca. I prodotti con un contenuto massimo di sostanza secca del 60 % contengono almeno il 40 % di acqua e comprendono tipicamente:

  • mais fresco
  • insilato di mais
  • altri prodotti foraggeri umidi

Non rientrano in questa normativa i prodotti foraggeri secchi con un tenore di sostanza secca superiore.

Avviso importante relativo alla voce tariffaria 2308.0050

L’agevolazione non si applica in modo forfettario a tutte le importazioni della voce tariffaria 2308.0050 (prodotti a base di piante di mais). È espressamente richiesto che si tratti di mais fresco o insilato destinato all’alimentazione animale con un massimo del 60% di sostanza secca. Per le altre merci della stessa voce tariffaria continuano ad applicarsi le aliquote ordinarie. Secondo le informazioni fornite dall’UFAG, la voce principale 2308.0050 rimane in linea di principio soggetta al contributo ordinario al fondo di garanzia di CHF 6.00; l’agevolazione temporanea riguarda esclusivamente il sottogruppo definito di merce fresca o insilata con un contenuto massimo di sostanza secca del 60%.

Al momento dello sdoganamento, la caratteristica «fresco o insilato, max. 60% di sostanza secca» deve essere dichiarata nel campo «Denominazione della merce», affinché l’agevolazione temporanea possa essere chiaramente tracciata.

Alleggerimenti già applicati per fieno e insilato di erba

Gli oneri alla frontiera per fieno e insilato di erba sono già stati adeguati a partire dal 1° agosto 2026 nell’ambito dell’applicazione ordinaria da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura.

Le importazioni devono essere regolarmente dichiarate presso un ufficio doganale. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

Domande?

Per domande relative alle autorizzazioni generali di importazione (AGI) o ai contributi al fondo di garanzia, réservesuisse è a vostra disposizione.